Contesto

L'aumento delle temperature che provoca la diminuzione delle nevicate, l'innalzamento del livello di neve in quota, la riduzione permanente della neve al suolo porta al progressivo abbandono di  alcuni comprensori sciistici (soprattutto siti di bassa e media altitudine), o parti di essi.

Se le infrastrutture del turismo e gli edifici delle stazioni sciistiche non possono essere rigenerati o adattati attraverso la diversificazione delle pratiche turistiche, devono essere considerati come vere e proprie terre abbandonate.

Si dovranno includere negli strumenti di pianificazione norme per riconvertire gli edifici tecnici delle stazioni invernali o per demolire quelli non recuperabili, esigendo la rinaturazione del sito e salvaguardando il paesaggio.

Aspetti di governance

  • Impegnarsi a ridinamizzare alcuni immobili abbandonati a vocazione turistica.
  • Promuovere il repertorio degli impianti obsoleti.
  • Considerare le strutture abbandonate delle stazioni invernali come vere e proprie aree di abbandono e impegnarsi a salvaguardare il paesaggio, liberando gli spazi naturali da queste vestigia.

Aspetti normativi

Prevedere lo smantellamento obbligatorio e il ripristino dei siti inutilizzati per un certo numero di anni, sin dall'autorizzazione all'esecuzione di lavori per la nuova costruzione di impianti di risalita e delle costruzioni annesse.

Prevedere lo smantellamento con lo smontaggio e l'evacuazione di piloni, cavi, basamenti e contropesi in calcestruzzo, ma anche con demolizione di qualsiasi costruzione annessa, se non è recuperabile per usi di interesse collettivo o al servizio di attività turistiche.

Punti deboli e opportunità

Obblighi per l'attuazione in Valle d'Aosta

Aspetti di governance

È opportuno aggiornare l'articolo 29 - Attrezzature e servizi per il turismo del titolo III «Norme per settore» dei NAPTP inserendo l'eliminazione delle aree di abbandono turistico e, in particolare, lo smantellamento degli impianti di risalita e delle costruzioni annesse, al momento del loro abbandono.

Sviluppare i contenuti dell'art. 12 (Obblighi derivanti dalla cessazione dell'autorizzazione) della legge regionale n. 3 dell'8 febbraio 2016, che stabilisce disposizioni in materia di realizzazione e di gestione degli impianti via cavo che assicurano un servizio di trasporto privato di persone, di animali e di beni, affinché la disattivazione non sia limitata agli impianti che possono costituire un pericolo per la sicurezza pubblica, ma a qualsiasi costruzione, edificio, attrezzature che non siano più utilizzate.

Aspetti normativi

Le nuove normative devono essere integrate negli strumenti di pianificazione (PRG), rispettando le procedure di costituzione, adozione e approvazione delle varianti agli strumenti di pianificazione a livello comunale, tra cui al titolo III della LR11 98.

Raccomandazioni per l'attuazione in Vallese

Tale azione dipende dalla legislazione cantonale e federale e, in particolare, dagli inventari federali e cantonali del paesaggio. In Vallese, si iscrive nella scheda A.8. «Protezione, gestione e valorizzazione del paesaggio» del piano direttore cantonale che evidenzia «l'integrazione paesaggistica degli impianti, infrastrutture e costruzioni di tutti i tipi (esistenti e futuri) nonché il ripristino dei luoghi dopo la loro demolizione». I comuni sono competenti per effettuare un censimento degli elementi paesaggistici a rilevanza comunale su tutto il loro territorio e possono esigere, se gli impianti non sono protetti, la loro demolizione e il ripristino del sito. I comuni possono anche introdurre nei loro regolamenti edilizi e di zonizzazione (RCCZ) dei principi di qualità architettonica e di integrazione al territorio naturale per le costruzioni e gli insediamenti esterni e definire zone protette nel loro piano di zonizzazione (PAZ).

Il Cantone del Vallese sta elaborando una strategia cantonale sul paesaggio che comprenderà certamente punti a questo proposito, in particolare sui siti da preservare e da rigenerare, nonché sulle costruzioni e gli impianti abbandonati o più utilizzati per conservare o distruggere. La Confederazione sta anche rivedendo il concetto del paesaggio svizzero.

Per quanto riguarda gli impianti di risalita, esiste già un requisito dell'Ufficio federale dei trasporti (OFT) che prevede, dopo lo smantellamento di un impianto, che il terreno deve essere ripristinato, a prescindere dal fatto che esso venga o meno sostituito (art 55 Oica).

Documenti e link utili

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